ELEZIONI TRASPARENTI - Pubblicazioni CV e certificato penale dei candidati

L'art. 1, comma 14, della Legge 09/01/2019, n. 3 ( c.d. "spazzacorrotti" ) ha previsto che entro il quattordicesimo giorno antecedente la data delle elezioni amministrative relative a comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, i partiti e i movimenti politici nonché le liste di candidati alle elezioni comunali hanno l'obbligo di pubblicare, nel proprio sito internet ovvero nel sito internet del partito o del movimento politico sotto il cui contrassegno si sono presentate nella competizione elettorale, il curriculum vitae di ciascun candidato, fornito dal candidato medesimo, e il relativo certificato del casellario giudiziale di cui all'art. 24 del dpr 14/11/2002 n. 313.

Un solo referente per ogni partito/movimento/lista ammesso, deve trasmettere per ogni candidato, in tempo utile per la pubblicazione istituzionale:

  •     curriculum vitae
  •     certificato penale, rilasciato dal casellario giudiziale non prima di novanta giorni della data fissata per le elezioni

I suddetti documenti devono essere consegnati singolarmente per ciscun candidato in formato digitale all'Ufficio Elettorale.
Si raccomanda:

  •     di inviare i documenti in formato PDF/A e non scansioni immagine del documento
  •     nei CV non scrivere numeri di telefono cellulare, indirizzi di residenza, codice fiscale.

Il Comune non provvederà a correggere né controllare i contenuti dei documenti trasmessi e pertanto non assume alcuna responsabilità per eventuali inesattezze. Gli interessati sono invitati a verificare che nel curriculum vitae non siano riportati dati personali eccedenti le finalità del presente trattamento.
 

Al comma 15 della stessa legge è previsto che - In apposita sezione denominata «Elezioni trasparenti» - del sito internet dell'ente cui si riferisce la consultazione elettorale, entro il settimo giorno antecedente la data della consultazione elettorale, per ciascuna lista o candidato ad essa collegato nonché per ciascun partito o movimento politico che presentino candidati alle elezioni di cui al comma 14 sono pubblicati in maniera facilmente accessibile il curriculum vitae e il certificato del casellario giudiziale di cui all'articolo 24 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, dei candidati già pubblicati nel sito internet del partito o movimento politico ovvero della lista o del candidato con essa collegato di cui al comma 11, primo periodo, previamente comunicati agli enti di cui al presente periodo.

La pubblicazione deve consentire all'elettore di accedere alle informazioni ivi riportate attraverso la ricerca per circoscrizione, collegio, partito e per cognome e nome del singolo candidato. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità tecniche di acquisizione dei dati su apposita piattaforma informatica.

Rilevata la mancata previsione normativa di un termine finale per la pubblicazione e valutata l'esigenza di contemperare l'obbligo di trasparenza con le disposizioni in tema di privacy, manterrà la pubblicazione dei dati per il periodo decorrente tra i termine iniziale di cui al succitato comma 15 e la proclamazione degli eletti. Si ritiene che la ratio della norma sia quella di consentire all'elettore di essere informato prima di esprimere il proprio voto, pertanto l'utilità della pubblicazione dei dati viene meno dopo tale momento, considerato anche che sia i curricula che i certificati penali sono dei documenti suscettibili di continui aggiornamenti e modifiche.

torna all'inizio del contenuto